Scuola Secondaria di 1° Grado
La valutazione scolastica nella Scuola Secondaria riguarda l’apprendimento e il comportamento degli alunni e delle alunne. I docenti procedono alla valutazione attraverso verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. La valutazione è effettuata dai/dalle docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.
La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dall’alunna, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. Secondo quando previsto dalla legge 150/2024 la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi e se la valutazione del comportamento risulterà inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibererà la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno o un’alunna che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane), pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal Collegio dei docenti. Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno o all’alunna un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale, che può anche essere inferiore a 6/10.