Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

circolare n. 242 vigilanza adempimento obbligo istruzione Genitori

 

Oggetto:  Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

La riforma, che coinvolge i sindaci e i dirigenti scolastici nel monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94). Ricordiamo che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici per l’a.s. 2025-26  hanno fornito i dati necessari entro ottobre 2025 all’interno dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.

I dirigenti scolastici hanno il dovere di monitorare l’assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi. In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all’ammonizione.

Con la nuova normativa, dunque, dovranno essere individuati gli studenti che superano i 15 giorni di assenza in un trimestre. In caso di assenze superiori alla soglia dei 15 giorni, la scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate e in caso di assenze non giustificate deve inviare una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell’alunno. Le motivazioni addotte dalla famiglia devono essere valutate attentamente e, nel caso in cui non venissero motivate, la scuola deve informare il sindaco.

Dopo l’ammonizione del sindaco, il responsabile dell’istruzione dello studente che non giustifica le assenze e non lo iscrive a scuola o non lo presenta entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni.

Di seguito le principali norme introdotte:

  • il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;
  • nelle more dell’attivazione dell’ANIST, si segnala che i dati relativi alle frequenze degli studenti presso le Istituzioni Scolastiche presenti in ANIST vengono acquisiti automaticamente dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (di seguito “ANS”) in via transitoria e fino al completamento del sistema ANIST, che coinciderà con la dismissione di ANS.
  • Alla luce di quanto riportato, non sarà dunque necessario per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, come previsto dall’art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n.159, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale;
  • il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;
  • costituisce, in ogni caso, elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
  • il sindaco in caso di violazione dell’obbligo di istruzione procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dell’ammonizione. L’art. 331 del cpp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito;
  • confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
  • le nuove si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • l’attuazione della nuova disciplina sull’obbligo di istruzione è effettuata senza nuovi oneri.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell’obbligo

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Abrogazione normativa precedente

Abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell’istruzione elementare, l’ammenda fino a euro 30.